Statuto


L’Associazione è un Ente del Terzo Settore quindi agisce nei limiti del d.lgs. n.117/2017.


STATUTO ASSOCIAZIONE
“Corpo Musicale Settimo Milanese APS”


INDICE

Art. 1 – Costituzione

Art. 2 – Scopi ed attività dell’associazione

Art. 3 – Qualifica di socio

Art. 4 – Diritti e doveri del Socio

Art. 5 – Democrazia e partecipazione

Art. 6 – Ammissione dei soci

Art. 7 – Esclusione dei soci

Art. 8 – Organismi sociali

Art. 9 – Il Consiglio Direttivo

Art. 10 – Il Presidente

Art. 11 – Gratuità degli incarichi e soci lavoratori

Art. 12 – Rappresentanza e poteri

Art. 13 – Modifiche Statutarie

Art. 14 – Scioglimento

Art. 15 – Risorse economiche

Art. 16 – Scritture contabili e Rendiconto

Art. 17 – Organo di controllo e revisore legale dei conti

Art. 18 – Pubblicità e trasparenza

Art. 19 – Processi verbali

Art. 20 – Disposizioni generali


Articolo 1 – Costituzione

L’associazione in conformità agli articoli 9, 17,18, 21 e 33 della Costituzione italiana, e del Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 117/2017), va ad approvare il nuovo statuto.
Ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117, l’associazione di promozione sociale verrà denominata “Corpo Musicale Settimo Milanese APS”. L’associazione ha forma giuridica non riconosciuta ai sensi dell’art. 35 d.lgs. 117/2017.
L’Associazione è un centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apolitico, a carattere volontario e democratico. L’associazione non persegue scopi di lucro ed è costituita, ai sensi del d.lgs. 117/2017, come ente del terzo settore e associazione di promozione sociale, con l’intento di perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento, nei termini esclusivi o principali definiti dalla legge, delle attività d’interesse generale di cui all’articolo 4-5 del decreto legislativo n. 117 cit., a favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, in autonomia e in conformità ai principi di pluralismo, democrazia, uguaglianza e nel rispetto della dignità e della libertà di ognuno.
L’associazione ha sede in Settimo Milanese.
Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria se avviene all’interno dello stesso Comune, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti nonché ai registri nei quali è iscritta.
L’Associazione accoglie e promuove esperienze di volontariato, servizio civile e cooperazione.

Articolo 2 – Scopi ed attività dell’associazione

L’associazione persegue inoltre le seguenti attività di interesse generale di cui all’art. 5 del d.lgs. 117/2017, con finalità civiche, solidaristiche e utilità sociale.

  1. 1. d) Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché’ le attività culturali d’interesse sociale con finalità educativa;
  2. 2. f) Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
  3. 3. i) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

In attuazione delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, sono scopi principali dell’associazione, permettere lo sviluppo culturale e civile tanto dei propri soci, che dell’intera comunità attraverso la promozione e lo sviluppo della socialità e della ricreazione quale strumento di formazione e riproduzione dei legami sociali, la promozione e lo sviluppo della partecipazione e delle relazioni solidali, la promozione e lo sviluppo del senso di comunità, la promozione e lo sviluppo del volontariato quale strumento di partecipazione alla comunità per le finalità di cui al presente articolo, la promozione nonché la libera espressione della personalità degli individui, anche attraverso il sostegno di espressioni, produzioni ed attività culturali amatoriali.
Sono potenziali settori d’intervento dell’associazione, tutti i campi in cui si manifestano esperienze sopraelencate.
L’associazione potrà, inoltre, ai sensi ed agli effetti dell’art. 6, d.lgs. 117/2017, svolgere attività diverse, secondarie e strumentali a quelle indicate nei precedenti paragrafi, che saranno rimesse alla individuazione ed attuazione del Consiglio Direttivo, nonché raccolte fondi ai sensi dell’art. 7 del medesimo decreto.
L’Associazione può attuare tutte le iniziative necessarie ed opportune con strutture proprie e avvalersi, se del caso, di strutture pubbliche e/o private o con queste convenzionate.
L’Associazione, inoltre, su iniziativa del Consiglio Direttivo, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo può:

  1. a) Promuovere l’impegno associativo, culturale ed artistico attraverso iniziative specifiche nei campi dell’animazione culturale, della musica, del teatro, della danza, dello spettacolo in genere, della multimedialità, delle tradizioni popolari, nonché di qualsivoglia altra forma culturale artistica, e/o spettacolare in genere, atte a migliorare la vita di tutti i cittadini;
  2. b) Favorire e curare la realizzazione, anche diretta, di strutture, adeguatamente attrezzate, atte a sostenere la socializzazione dei cittadini attraverso l’organizzazione di attività artistiche, culturali e di spettacolo, con particolare riferimento alla musica dal vivo di qualità, in ambienti sani, accoglienti tali da favorire contestualmente un lavoro dignitoso e gratificante sia per gli addetti, che per gli artisti impiegati, con particolare attenzione alla loro valorizzazione;
  3. c) Promuovere, organizzare e gestire manifestazioni, rassegne, mostre, concorsi, premi, concerti, spettacoli, feste, corsi didattici, corsi di assistenza allo studio, seminari di studio, convegni, dimostrazioni ed altre manifestazioni utili alla crescita culturale e artistica dei soci, alla promozione e alla diffusione dell’arte e della cultura, nonché alla promozione in merito di attività associative; intervenire sulle istituzioni pubbliche perché promuovano e sostengano la realizzazione di strutture e spazi d’intervento adeguati allo sviluppo dell’impegno sociale, culturale ed artistico per tutti i cittadini;
  4. d) Favorire l’aggregazione e l’associazionismo specifico dei fruitori di cultura, di arti e di spettacolo favorendone la crescita culturale, l’aumento della sensibilità sociale, solidale nonché l’aumento della capacità di critica costruttiva e consapevole con l’obiettivo di incentivarne il protagonismo e lo spirito d’iniziativa sia verso l’organizzazione diretta di eventi, di manifestazioni e di attività artistico-culturali e di spettacolo, sia verso l’organizzazione nel settore specifico di un vero e proprio movimento di critica e di opinione;
  5. e) Sostenere la sensibilizzazione, l’interesse, la formazione e l’informazione in merito alla cultura e alle arti, favorendo in tutti i modi la crescita e l’esigenza culturale dei cittadini, in special modo tra i giovani, nella scuola di ogni ordine e grado e in tutti i luoghi di aggregazione sociale promuovendo la diffusione delle attività sociali e culturali nei settori della musica, del teatro, della danza, delle arti visive figurative, delle tradizioni popolari, della multimedialità e di tutte le altre forme di cultura, d’arte e di spettacolo, sia dal vivo che riprodotte o teletrasmesse, sia a livello nazionale che internazionale, favorendo e svolgendo iniziative specifiche, raccogliendo e producendo tutta la documentazione necessaria per la conservazione, la diffusione e l’approfondimento della conoscenza in merito, organizzando inoltre servizi in grado di stimolare l’interesse dell’utenza e di soddisfarne le esigenze;
  6. f) Costituire una o più compagnie filodrammatiche, una o più band o orchestre filarmoniche, una o più bande musicali, che siano un punto culturale di riferimento per tutti gli artisti del territorio, con particolare attenzione ai giovani e ai giovanissimi, attraverso l’ausilio di corsi didattici su tutte le materie inerenti lo spettacolo in genere e composizione musicale, studio ed apprendimento di tutti gli strumenti musicali necessari, corroborata, quando possibile, da una o più corali, attraverso corsi specifici di canto solistico e corale; il tutto organizzato con la massima competenza possibile, ma con intenti squisitamente amatoriali, culturali ed educativi, allo scopo di dare una finalità seria e concreta alle attività didattiche di settore e, contestualmente, aiutare, soprattutto i giovani, a riscoprire i valori artistici, culturali e sociali dello spettacolo d’arte e della musica dal vivo di qualità, non soltanto attraverso l’apprendimento degli strumenti e dell’uso della voce, ma anche e soprattutto attraverso la diffusione nella società civile di concerti e spettacoli finalizzati a riconquistare il pubblico, oggi deviato da mode caduche e diseducative;
  7. g) Stabilire relazioni con Enti pubblici e privati, associazioni culturali ed artistiche, con il mondo della scuola e con Enti turistici: sviluppare rapporti di collaborazione con altre organizzazioni similari italiane e straniere su basi di reciprocità;

Per il raggiungimento delle finalità di cui all’art. 2 l’Associazione può svolgere qualunque attività ritenuta opportuna, compiere tutte le operazioni contrattuali ed economiche necessarie, dotarsi di tutti gli strumenti e mezzi idonei al conseguimento dei suoi scopi. Potrà creare strutture proprie o utilizzare quelle esistenti sul territorio ed attuare quanto ritenuto opportuno, ivi comprese operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie. L’Associazione potrà quindi svolgere attività diverse, secondarie e strumentali, rispetto alle attività di interesse generale di cui all’art. 2, purché finalizzate al raggiungimento degli obiettivi, degli scopi e delle finalità istituzionali. Il tutto nella propria realtà e dovunque se ne renda utile e necessaria la presenza.

Articolo 3 – Qualifica di socio

Può diventare socio chiunque si riconosca nei principi e nelle finalità espresse nel presente atto.
All’Associazione possono aderire tutti i cittadini italiani e stranieri d’ambo i sessi, nonché le persone giuridiche e gli enti non aventi scopo di lucro, che ne condividano le finalità, senza distinzione di sesso, di razza, nazionalità, appartenenza etnica, politica e religiosa ed accettino le regole dettate dal presente Statuto e dai relativi Regolamenti approvati dagli Organi competenti. L’Associazione garantisce pari opportunità tra uomo e donna e la tutela dei diritti inviolabili della persona. L’adesione a socio di un minore di anni diciotto deve avvenire previo consenso scritto di chi esercita la responsabilità genitoriale.
Gli aspiranti soci devono presentare domanda di ammissione all’associazione con espressa dichiarazione di accettare e pertanto impegnarsi a rispettare le prescrizioni dell’atto costitutivo, dello statuto e dei regolamenti interni, nonché le ulteriori delibere degli organismi sociali.
La domanda è sottoposta al vaglio del Consiglio Direttivo che delibera circa l’ammissione o il rigetto della stessa, con formula motivata.
Il Consiglio Direttivo può delegare il Presidente o altro componente dello stesso a decidere sull’ammissione o sul rigetto della domanda, verificati i requisiti richiesti e la presenza o meno di ulteriori motivi ostativi. La decisione del delegato è soggetta a ratifica del Consiglio Direttivo entro 10 giorni, trascorsi i quali si intende comunque definitivamente accettata, con effetti dal momento in cui è stata accettata dal delegato.
L’esito negativo della determinazione o della ratifica è comunicato per iscritto all’associando entro il termine di 10 giorni con le relative motivazioni.
Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal presente atto. Non sono pertanto consentite iscrizioni che violino tale principio introducendo criteri di ammissione a termine oppure limitazioni dei diritti riconosciuti ai soci.
La quota associativa rappresenta un versamento periodico a sostegno economico dell’associazione e non costituisce pertanto titolo per vantare, da parte di ciascun socio, diritti sul patrimonio sociale e sul fondo sociale o di partecipazione a proventi.
La quota sociale non è rimborsabile, trasmissibile e rivalutabile.
Nel caso la domanda di ammissione dell’Aspirante Socio non venga accettata, la quota associativa versata deve essere tempestivamente restituita.

Articolo 4 – Diritti e doveri del Socio

I soci hanno diritto di partecipare a tutte le iniziative e le attività promosse dall’associazione nonché di riunirsi in assemblea e partecipare al suo svolgimento.
Ogni socio, in regola con il pagamento della quota sociale annuale, ha diritto di voto in assemblea. I soci hanno altresì diritto di eleggere gli organismi dell’associazione e di essere eletti negli stessi nonché di esercitare le ulteriori facoltà riconosciute dal presente atto.
Il socio è tenuto al pagamento della quota sociale annuale, se prevista, al rispetto delle norme previste nel presente atto e nello statuto, nei regolamenti e nelle delibere, nonché al mantenimento di un contegno ispirato agli ordinari principi di buona fede, correttezza e decoro nella partecipazione alle attività dell’associazione ed in generale nella frequentazione della sede sociale. In particolare, è obbligo del socio mantenere una condotta di rispetto verso gli altri soci e verso gli organismi sociali nonché verso il buon nome dell’associazione, le sue strutture e le sue attrezzature.
Al socio che assuma un contegno contrario a quanto previsto dal presente statuto e dalle delibere degli organismi sociali potrà essere applicata sanzione disciplinare ai sensi del successivo articolo 7.3.

Articolo 5 – Democrazia e partecipazione

I principi generali ai quali si ispira e si uniforma la vita associativa sono: l’adozione di strumenti democratici di governo, la trasparenza delle decisioni, l’uguaglianza di diritti di tutti i soci.
Le deliberazioni degli organismi direttivi devono risultare da appositi verbali firmati dal presidente e dal segretario. Le deliberazioni devono essere tempestivamente portate a conoscenza dei soci mediante forme di pubblicità stabilite dal Consiglio Direttivo. I verbali devono essere conservati e mantenuti a disposizione per la consultazione da parte dei soci che ne facciano richiesta.
In armonia con i principi su esposti la convocazione degli organismi deve avvenire sulla base di modalità e tempi che consentano la più ampia partecipazione dei componenti, in conformità a quanto nel prosieguo definito dal presente statuto.
Salvo deroghe espressamente previste nello statuto, le decisioni degli organismi dirigenti sono valide in prima convocazione alla presenza della metà più uno dei componenti effettivamente in carica, in seconda convocazione a maggioranza semplice dei presenti.

Articolo 6 – Ammissione dei soci

  1. 6.1 Le richieste di ammissione a socio vanno indirizzate, su modulo appositamente predisposto, all’organo di amministrazione o Consiglio Direttivo, cui è demandato il compito di accettarle o respingerle.
  2. 6.2 La domanda di ammissione deve inoltre contenere l’impegno del socio ad osservare le deliberazioni adottate dagli Organi dell’Associazione, ad attenersi al presente Statuto e all’eventuale Regolamento interno.
  3. 6.3 All’atto del versamento della quota sociale, se dovuta, l’interessato assume immediatamente la qualifica di socio: l’iscrizione comunque dovrà essere esaminata e ratificata dal Consiglio Direttivo. L’esito della valutazione dovrà essere comunicato all’aspirante socio e annotata nel libro soci, se con esito positivo, mentre, in caso di esito negativo, dovranno essere indicate le motivazioni e restituita la quota associativa versata. In caso di diniego l’aspirante socio, entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, potrà presentare ricorso al Presidente. Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva la prima Assemblea dei Soci.
  4. 6.4 I minori di 18 anni possono assumere il titolo di socio solo previo consenso scritto di chi esercita la responsabilità genitoriale.

Articolo 7 – Esclusione dei soci

  1. 7.1 La qualifica di socio si perde:
    1. a) Per morosità rispetto al pagamento delle quote sociali ordinarie e/o straordinarie senza giustificato motivo. I soci sospesi o espulsi per morosità, potranno, dietro domanda scritta, essere riammessi pagando una nuova quota d’iscrizione e dopo aver sanato la morosità pregressa;
    1. b) Per espulsione (considerata misura disciplinare);
    2. c) Per recesso e/o dimissioni;
    3. d) Per scioglimento dell’Associazione;
    4. e) Per causa di morte.
  2. 7.2 La perdita della qualifica di socio comporta l’automatica decadenza da qualsiasi carica ricoperta all’interno dell’Associazione.
  3. 7.3 La misura disciplinare viene deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio che:
    1. a) Non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi dell’Associazione;
    2. b) Svolga attività contrarie agli interessi dell’Associazione e/o denigri o attenti in qualunque modo o con qualsiasi comportamento al buon andamento dell’Associazione;
    3. c) In qualunque modo arrechi danni, anche morali, all’Associazione.
  4. 7.4 Il socio può recedere/dimettersi dall’Associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente dell’associazione.
  5. 7.5 In caso di recesso/dimissioni o espulsione il socio deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell’operatività del recesso/dimissioni o esclusione, nonché definire nei confronti dell’Associazione, degli altri associati e dei terzi, i rapporti giuridici instaurati in qualità di associato dell’Associazione. Fermi restando gli obblighi di cui al presente Statuto, non sono previsti oneri di carattere economico a carico dell’associato in caso di recesso/dimissioni.
  6. 7.6 In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente a un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota annuale versata, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.
  7. 7.7 La sospensione e la radiazione sono decise dal Consiglio Direttivo della associazione a maggioranza dei suoi membri e sono immediatamente esecutive. Tali decisioni dovranno essere rese note al socio con comunicazione scritta. L’eventuale delibera di esclusione del socio dovrà essere riportata nel Libro soci.

Articolo 8 – Organismi sociali

Sono organismi dell’associazione:

  1. – l’Assemblea dei soci, organo sovrano dell’associazione;
  2. – Consiglio Direttivo o Consiglio d’amministrazione;
  3. – Presidente;
  4. – l’Organismo di controllo e Revisore legale dei conti
  1. 8.1 L’Assemblea dei Soci è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è composta da tutti i soci dell’associazione in regola con il pagamento della quota annuale, se prevista, con voto singolo. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre (3) soci nelle associazioni con un numero di soci inferiore a cinquecento (500) e di cinque (5) associati in quelle con un numero si associati superiore a cinquecento (500).
  2. 8.2 L’Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno e, in via straordinaria, su richiesta di almeno un decimo (1/10) dei suoi componenti: in questo caso l’Assemblea deve essere convocata, con ogni mezzo possibile per garantire la più ampia partecipazione, entro 30 giorni dalla data di richiesta. La convocazione deve contenere l’ordine del giorno, la data, il luogo della riunione e l’ora d’inizio.
  3. 8.3 Le deliberazioni dell’Assemblea dei Soci, adottate in conformità al presente Statuto e a maggioranza di voti, sono obbligatorie per tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti.
  4. 8.4 L’Assemblea dei Soci può essere aperta a personalità della cultura e dell’arte e a rappresentanti di enti e istituzioni. Gli invitati non hanno diritto al voto. I soci potranno partecipare all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché’ sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota.
  5. 8.5 L’Assemblea di Soci:
    1. a) Approva entro il primo quadrimestre del nuovo esercizio la relazione sulle attività sociali svolte;
    2. b) Approva entro il primo quadrimestre del nuovo esercizio il rendiconto per cassa gestionale o il bilancio o il bilancio sociale o altro strumento ritenuto idoneo a descrivere e/o a misurare l’impatto sociale dell’associazione;
    3. c) Approva il programma annuale e pluriennale d’iniziative, di attività, d’investimenti e anche eventuali interventi straordinari;
    4. d) Nomina e revoca i componenti degli organi sociali e, ove previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
    5. e) Elegge ogni 4 (quattro) anni il Consiglio Direttivo alla fine di mandato o in seguito alle dimissioni dei membri dello stesso, previa determinazione del numero, nonché altri eventuali organi sociali;
    6. f) In mancanza del revisore verifica e delibera sulla regolarità amministrativa e gestionale;
    7. g) Propone le modifiche allo Statuto;
    8. h) Indirizza l’azione del Consiglio Direttivo e ne verifica l’operato;
    9. i) Delibera sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
    10. j) Delibera, in fase di ricorso, sulle esclusioni dei soci, in mancanza dell’organo di garanzia;
    11. k) Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;
    12. l) Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dal presente statuto alla sua competenza;
    13. m) E’ regolarmente costituita in via ordinaria con la presenza della metà più uno dei soci. In seconda convocazione, da tenersi almeno 24 ore dopo la prima, L’Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei soci presenti;
    14. n) E’ convocata dal Consiglio Direttivo in via ordinaria almeno una volta all’anno; in via straordinaria quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno un decimo (1/10) dei soci. In tal caso l’Assemblea dei Soci dovrà essere convocata entro 30 giorni dalla data di richiesta;
    15. o) E’ presieduta da un Presidente nominato dall’Assemblea stessa sia in via ordinaria sia in via straordinaria. Il Presidente propone un segretario verbalizzante eletto in seno alla stessa. La votazione sugli argomenti all’ordine del giorno può avvenire per alzata di mano o, qualora ne sia fatta richiesta da un terzo (1/3) dei presenti, a scrutinio segreto. Le deliberazioni attuate dovranno essere riportate su apposito libro verbali a cura del segretario che li firma insieme al presidente.
  6. 8.6 L’Assemblea dei Soci per il rinnovo degli organi:
    1. a) Stabilisce il numero dei componenti il Consiglio Direttivo, composto da un minimo di 5 ad un massimo di 7 elementi;
    2. b) Elegge il comitato elettorale per adempiere alle operazioni di voto e approva il regolamento per le elezioni. Le elezioni si svolgono, di norma, a scrutinio segreto con modalità che favoriscano la partecipazione libera a tutti i soci;
    3. c) Il Presidente dell’Assemblea dei Soci comunica agli eletti i risultati delle elezioni e convoca entro 15 giorni il Consiglio Direttivo per l’elezione del Presidente e la distribuzione delle cariche;
    4. d) La prima riunione del Consiglio Direttivo è presieduta dal consigliere che ha ottenuto il maggior numero di voti;
    5. e) Dei lavori dell’Assemblea dei soci deve essere redatto processo verbale.

Articolo 9 – Il Consiglio Direttivo

  1. 9.1 Il Consiglio Direttivo o di Amministrazione:
    1. a) È l’organo esecutivo e amministrativo dell’associazione ed è formato con diritto di voto dai rappresentanti, scelti fra gli associati eletti dall’Assemblea dei Soci;
    2. b) Elegge al suo interno il Presidente, un Vice Presidente, il Segretario ed il tesoriere;
    3. c) Precisa e fissa le responsabilità dei consiglieri in ordine all’attività svolta dall’Associazione;
    4. d) Può avvalersi di commissioni di lavoro da esso nominate e di cittadini non soci in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di programmi particolari;
    5. e) Dura in carica 4 (quattro) anni. Nel caso venisse a mancare un componente per dimissioni, o altre cause, il direttivo deciderà circa la convocazione di apposita Assemblea per l’elezione del nuovo componente o di rimandare l’adempimento alla prima riunione utile dell’Assemblea. Qualora venga a mancare, per dimissioni o altri motivi, la maggioranza dei componenti originariamente eletti dall’Assemblea, decade l’intero Organo e il Presidente. uscente convoca entro 20 giorni l’Assemblea dei soci per l’elezione del nuovo consiglio direttivo.
    6. f) È convocato dal Presidente in via ordinaria ogni qualvolta ve ne sia necessità e in via straordinaria su richiesta di almeno un terzo (1/3) dei suoi componenti; in entrambi i casi il Consiglio Direttivo deve essere convocato non oltre 15 giorni dalla data di richiesta. Delle deliberazioni assunte è redatto processo verbale a cura del segretario, che lo firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione dei soci che richiedano di consultarlo. Le riunioni del Direttivo possono avvenire mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché’ sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota.
  2. 9.2 Il Consiglio Direttivo:
    1. a) Formula i programmi dell’attività sociale, redige il rendiconto per cassa gestionale con la eventuale relazione di missione, nei casi previsti dalla legge, e lo sottopone all’Assemblea dei Soci per l’approvazione. Le modalità di redazione di tali documenti sono definiti dal Consiglio Direttivo nel rispetto della Legge e valutate le linee guida adottate in materia, tenuto conto anche delle caratteristiche dimensionali che assumerà il sodalizio nel tempo e l’eventuale impiego di risorse pubbliche. Il Consiglio Direttivo adotta inoltre strumenti di governance e rendicontazione che siano in grado di evidenziare il corretto ed effettivo utilizzo delle risorse messe a disposizione dell’organizzazione: una rendicontazione che prenda in considerazione le risorse impiegate e le attività realizzate, le risorse umane coinvolte ed i beneficiari nonché gli effetti prodotti dall’attività;
    2. b) Convoca e dà esecuzione alle deliberazioni dell’Assemblea dei Soci;
    3. c) Determina la quota associativa annuale stabilendone i termini per il versamento;
    4. d) Stipula tutti gli atti e i contratti dell’attività sociale ivi compresi i conti correnti bancari, nonché ogni altro eventuale rapporto con gli istituti bancari;
    5. e) Definisce i Regolamenti interni ed il regolamento degli eventuali organismi nei quali si articola l’Associazione secondo le indicazioni dell’Assemblea de Soci;
    6. f) Delibera l’ammissione dei nuovi soci;
    7. g) Decide sulle eventuali misure disciplinari da adottare;
    8. h) Decide le modalità di partecipazione dell’Associazione alle attività organizzate da altre associazioni ed enti e viceversa, se compatibili con i princìpi ispiratori del presente Statuto;
    9. i) È tenuto a verbalizzare le sue decisioni.

Articolo 10 – Il Presidente

  1. 10.1 Il Presidente:
    1. a) È il legale rappresentante dell’associazione e rappresenta l’Associazione nei rapporti esterni, personalmente o mediante i suoi delegati;
    2. b) Convoca e presiede il Consiglio Direttivo curando l’attuazione delle delibere;
    3. c) Stipula tutti gli atti inerenti all’attività dell’Associazione.
  2. 10.2 In caso d’impedimento o prolungata assenza del Presidente, il Vice Presidente lo sostituisce nei suoi compiti. In caso di dimissioni, decadenza o impedimento grave del Presidente, il Consiglio Direttivo dell’associazione è convocato dal Vicepresidente.
  3. 10.3 Il Presidente uscente è tenuto a dare regolari consegne al nuovo Presidente entro 20 giorni dalla nuova elezione. Tali consegne devono risultare da apposito verbale che deve essere portato a conoscenza del nuovo Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

Articolo 11 – Gratuità degli incarichi e soci lavoratori

L’Associazione afferma il valore sociale del volontariato quale attività prestata a favore della comunità e del bene comune in maniera libera, gratuita, spontanea e senza fini di lucro neanche indiretti.
L’Associazione, per il raggiungimento delle proprie finalità, si avvarrà del volontariato in armonia con quanto previsto dagli artt. 17 e 18 del d.lgs. 117/2017.
Al volontario potranno essere rimborsate esclusivamente le spese effettivamente sostenute per l’attività svolta e documentate anche mediante autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000, ai sensi e nei limiti previsti all’art. 17 d.lgs. 117/2017. I rimborsi spese forfettari sono ammessi esclusivamente nei limiti indicati dall’art. 17, comma 4, del d.lgs. 117/2017.
Laddove sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale, l’Associazione potrà avvalersi di lavoratori subordinati ovvero prestatori di lavoro autonomo ovvero di qualsiasi altra forma di lavoro. In ogni caso il numero dei lavoratori non potranno essere superiori al cinquanta per cento del numero dei volontari ovvero al cinque percento del numero dei soci.
L’Associazione provvede ad istituire apposito registro ove iscrivere i volontari dell’associazione.

Articolo 12 – Rappresentanza e poteri

  1. 12.1 Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione nei confronti di terzi.
  2. 12.2 L’Associazione risponde unicamente delle obbligazioni assunte dal suo legale rappresentante ovvero da chi ne ha legittimamente i poteri.
  3. 12.3 Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione anche in giudizio.
  4. 12.4 Per tutte le operazioni di carattere amministrativo, economico e finanziario è sufficiente la firma del Presidente oppure quella del componente del Consiglio Direttivo a ciò designato dal consiglio.
  5. 12.5 Il Consiglio Direttivo può nominare un altro componente per le incombenze di cui sopra in sostituzione del componente designato, in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo.
  6. 12.6 Qualsiasi impegno che comporti responsabilità finanziarie deve risultare da apposito processo verbale.

Articolo 13 – Modifiche Statutarie

  1. 13.1 Le proposte di modifica dello statuto possono essere presentate all’Assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo (1/10) degli associati.
  2. 13.2 Le relative deliberazioni sono approvate dall’Assemblea con la presenza di almeno tre quarti (3/4) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione le deliberazioni sono approvate dall’Assemblea Con la presenza di almeno 1/3 degli associati intervenuti e con il voto favorevole dei due terzi (2/3) dei presenti.

Articolo 14 – Scioglimento

  1. 14.1 Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre la presenza di almeno 1/3 dei soci ed il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) degli associati presenti all’Assemblea convocata con specifico ordine del giorno.
  2. 14.2 In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo dell’Associazione è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore, procedendo alla nomina di uno o più liquidatori scelti preferibilmente tra i soci, che ne stabiliranno le modalità. In ogni caso è esclusa e vietata qualunque ripartizione del patrimonio residuo tra i soci.

Articolo 15 – Risorse economiche

  1. 15.1 L’associazione può trarre le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:
    1. a) Quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo e contributi degli associati;
    2. b) Eredità, donazioni e legati;
    3. c) Contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
    4. d) Contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;
    5. e) Entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
    6. f) Proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria, secondaria e strumentale, e comunque finalizzate al raggiungimento delle finalità istituzionali;
    7. g) Erogazioni liberali e offerte degli associati e dei terzi;
    8. h) Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi nonché operazioni di raccolte fondi;
    9. i) Beni mobili ed immobili di proprietà dell’Associazione;
    10. j) Partecipazioni societarie ed investimenti in strumenti finanziari diversi, nonché gli interessi sulle disponibilità depositate presso Istituti di Credito;
    11. k) Entrate derivanti da vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito per finalità di sovvenzione;
    12. l) altre entrate compatibili con le finalità sociali degli Enti del Terzo Settore.
  2. 15.2 L’associazione è tenuta per il periodo di tempo previsto dalla normativa vigente alla conservazione della documentazione, con l’indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche derivanti da eredità, donazioni e legati, contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari, contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali, entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati, nonché, per le erogazioni liberali degli associati e dei terzi della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile.
  3. 15.3 È fatto obbligo di reinvestire eventuali avanzi di gestione, secondo le delibere degli organi competenti, a favore di attività istituzionali statutariamente previste.
  4. 15.4 È fatto divieto di ripartire, anche in modo indiretto o differito, proventi, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale fra gli associati.

Articolo 16 – Scritture contabili e Rendiconto

  1. 16.1 L’anno finanziario e sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre.
  2. 16.2 Il rendiconto per cassa gestionale, ovvero – nei casi previsti dalla legge – il bilancio di esercizio o il bilancio sociale, viene predisposto dal Consiglio Direttivo e deve essere depositato presso la sede dell’associazione almeno 15 giorni prima dello svolgimento dell’Assemblea dei Soci.
  3. 16.3 L’Assemblea di approvazione del rendiconto per cassa gestionale deve tenersi entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio finanziario, salvi casi eccezionali in ricorrenza dei quali può essere deliberato entro e non oltre sei mesi.
  4. 16.4 L’associazione ha l’obbligo di impiegare gli eventuali utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali previste dallo statuto e di quelle ad esse direttamente connesse nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 8 del D.Lgs 117/2017.

Articolo 17 – Organo di controllo e revisore legale dei conti

Alla ricorrenza dei presupposti indicati all’art. 30 del d.lgs. 117/2017, l’Assemblea dei soci nominerà un Organo di controllo monocratico o collegiale, secondo i requisiti con le funzioni indicate nella medesima norma.
Alla ricorrenza dei presupposti indicati all’art. 31 del d.lgs. 117/2017, l’Assemblea dei soci nominerà un Revisore legale dei conti o una società di revisione legale, secondo i requisiti e con le funzioni indicate nella medesima norma.

Articolo 18 – Pubblicità e trasparenza

Il Consiglio Direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all’attività dell’Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il Libro soci, il Libro delle adunanze e deliberazioni dell’Assemblea dei soci, del Consiglio Direttivo e, qualora eletto, dell’Organo di controllo. Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l’associazione si avvale. Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate a qualsiasi Consigliere.

Articolo 19 – Processi verbali

  1. 19.1 Tutti gli organi dell’Associazione debbono redigere verbale delle riunioni, sottoporlo all’approvazione nella seduta successiva, custodirlo in archivio.

Articolo 20 – Disposizioni generali

  1. 20.1 Per quanto non previsto dal presente Statuto sono valide e si rinvia espressamente alle norme contenute nel Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 117/2017 e succ. mod. ed integr.), nel Codice Civile e nella legislazione vigente, nazionale e regionale.

Settimo Milanese (MI), 02 Febbraio 2023

ultimo aggiornamento pagina: agosto 2023